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ESONERATI
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| Le
disposizioni del presente decreto non si applicano: |
| a) |
ai
lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali |
| b) |
ai
lavori svolti negli impianti connessi alle attivitą minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; |
| c) |
ai
lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni; |
| d) |
ai
lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni
di caricamento di tali prodotti dai piazzali; |
| e) |
alle attivitą
di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. |